UN PROGETTO DELL' ISTITUTO TUTELA PRODUTTORI ITALIANI

I contratti Co.Co.Co., anche conosciuti come contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sono tipologie contrattuali ibride applicate a lavoratori che vengono inquadrati a metà strada tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo.

 

I lavoratori Co.Co.Co. lavorano in piena autonomia operativa, non sono sottoposti a vincoli di subordinazione e hanno un rapporto unitario con chi commissiona loro il lavoro. Per tale ragione, sono inseriti nell’unità aziendale e rintrano a pieno titolo nel ciclo produttivo del committente il quale si avvale del collaboratore esercitando su di esso il potere coordinativo dell’attività designata.

Le caratteristiche del contratto di collaborazione coordinata e continuativa concernono:
• l’autonomia del lavoratore, il quale è legittimato a decidere tempi e modalità d’esecuzione della commessa sebbene sia autorizzato ad impiegare anche i mezzi del committente;
• la continuità, intesa come permanenza del vincolo che lega i due contraenti e che porta il contratto in oggetto a differenziarsi dalla collaborazione occasionale.

 

L’unico limite posto all’autonomia del lavoratore è riconducibile all’aziendale esercitata dal committente, mentre la retribuzione deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

Come ai fini fiscali, i redditi percepiti dai lavoratori sono assimilabili a quelli di lavoro dipendente anche ai fini contributivi in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa questi sono per ? a carico del committente e per ? a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento compete per intero al committente, che andrà a trattenere dalla busta paga anche la quota dovuta dal lavoratore, vestendo i panni del sostituto d’imposta.

Domanda cruciale e controversa di questa tipologia contrattuale riguarda l’orario di lavoro. Il lavoratore Co.Co.Co. viene ripagato con un compenso su base mensile o oraria, senza un orario di lavoro fisso o, più correttamente, secondo un’attività coordinata senza vincoli d’orario.
In materia è intervenuto nel 2015 il Jobs Act il quale si è espresso chiaramente: “Viene prevista l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Quanto detto chiarisce che, se il committente richiede che venga rispettato un orario di lavoro, il lavoratore sarà inquadrato impropriamente in tale tipologia contrattuale essendo più correttamente annoverabile come dipendente subordinato.

Uno dei motivi per cui il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è considerato una sorta di “contratto di serie b” è data dal fatto che tale contratto non ha mai avuto una normativa di riferimento che ne regolasse forma e contenuti. Le uniche norme esistenti disciplinano infatti solo le questioni di carattere processuale, equiparandolo – a livello di disciplina processuale – al lavoro subordinato.
Non ha quindi, un contratto Co.Co.Co., una forma o dei contenuti minimi da rispettare.

Tuttavia, in genere contiene almeno: le generalità dell’azienda committente e del collaboratore; il tempo di esecuzione (con un termine massimo, o a tempo indeterminato); il recesso che, secondo quanto stabilito dal Jobs Act, è nullo senza un congruo preavviso a favore del collaboratore; il compenso per il lavoratore con le modalità di erogazione e le norme sugli eventuali rimborsi spese; l’attività e i servizi che il collaboratore si impegna a realizzare; una clausola sulla privacy e una sulla riservatezza.

 

Ultimo a pronunciarsi sul tema del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stato il Jobs Act. Secondo quanto si legge, quando la collaborazione è prevalentemente personale e continuativa ed è il committente a definire luoghi e tempi di lavoro, si parla di lavoro subordinato e non di Co.Co.Co. E, dunque, l’azienda è tenuta a riconoscere il lavoratore quanto la legge stabilisce per i dipendenti: orario di lavoro, ferie, permessi, diritti sindacali, tutela della salute e della sicurezza, paga oraria sulla base del contratto nazionale di categoria, mansioni, contributi previdenziali e assistenziali.

Ci sono però casi in cui l’applicazione automatica della disciplina del lavoro subordinato è esclusa. E sono: le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albo (avvocati, ingegneri, architetti ecc.); le collaborazioni per cui i contratti nazionali prevedono specifiche discipline per il trattamento economico e normativo; le attività prestate dai componenti degli organi di controllo e amministrazione delle società (amministratori, sindaci).
Il Jobs act ha apportato interessanti novità. In prima istanza è stata introdotta la dis-coll, indennità di disoccupazione che spetta ai Co.Co.Co. che abbiano perduto non per propria volontà la loro occupazione, e che può essere richiesta anche da assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Per richiederla occorre essere iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, avere uno stato di disoccupazione e almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra l’1 gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso.

Il calcolo della dis-coll viene effettuato sulla base del reddito mensile del richiedente, che si ottiene dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi, ovvero sia i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Fonte: Qds.it

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